Art.4 Documenti
La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare almeno un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione.
La pubblica amministrazione, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le PA stesse, si fa carico di mettere a disposizione gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’art.5, e saranno resi disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
Chiunque faccia uso di programmi di firma digitale per sottoscrivere documenti è tenuto ad avere a disposizione il codice sorgente di tali programmi.
19 November 2006 alle 20:40
Secondo me occorre un’analisi dei formati e una descrizione, per ogni formato analizzato, dei possibili usi (e anche dei divieti d’uso … es: un file JPG per spedire dei dati che chi riceve deve caricare in una banca dati).
Inoltre, secondo me, occorre stabilire un formato standard per ogni singola tipologia di file che la PA deve fornire ed accettare dai cittadini. Questo permette ai cittadini di usare un singolo programma che salva con quel dato formato per inviare e ricevere documenti di un determinato tipo.
Davide Prina