Art.9 Istruzione scolastica

La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica.

La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS, ne favorisce la diffusione e l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria, e nel contempo favorisce interventi intensivi rivolti alla popolazione adulta nei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta del MPI.

1 Commento a “Art.9 Istruzione scolastica”

  1. mecchia scrive:

    Oltre a parlare delle scuole di ogni ordine e grado propongo di citare anche l’istruzione in età adulta che viene gestita direttamente dal Ministero dell’Istruzione tramite opportuni centri, da non confondersi con la formazione professionale.

    Inserirei all’articolo 9 al posto di
    “La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS e ne favorisce nell’insegnamento ad ogni ordine e grado.”:

    “La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS, ne favorisce la diffusione e l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria, e nel contempo favorisce interventi intensivi rivolti alla popolazione adulta nei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta del MPI.”

    maria teresa mecchia

Scrivi un commento

Per inviare un commento devi fare il loggin.