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Risposte alla nostra lettera aperta a sostegno del software libero in regione

Friday 11 April 2008

Pubblico le risposte alla nostra lettera aperta che sono arrivate dai candidati. Sono state messe in ordine temporale di arrivo mantenendo il formato di file originale.

  • Fabio Fonda - Cittadini per il Presidente.Ha dichiarato il suo sostegno ma non è entrato nel merito del questionario.
  • Patrizia Castenetto - Cittadini per il Presidente. Risposte
  • Alessandro Porro - Cittadini per il Presidente. Ha dichiarato il suo sostegno ma non è entrato nel merito del questionario.
  • Paolo Panontin - Cittadini per il Presidente. Ha dichiarato il suo sostegno ma non è entrato nel merito del questionario.
  • Alessandro Corazza - Di Pietro Italia dei Valori. Risposte
  • Bruno Zvech - Partito Democratico. Risposte
  • Maria Cristina Carloni - Partito Democratico. Risposte
  • Giorgia Visintin - Sinistra Arcobaleno. Risposte
  • Odino Steffan - Cittadini per il Presidente. Ha dichiarato il suo sostegno ma non è entrato nel merito del questionario.
  • Giulia Bigot - Cittadini per il Presidente. Ha dichiarato il suo sostegno ma non è entrato nel merito del questionario.

Lettera ai candidati per le elezioni regionali in FVG

Tuesday 1 April 2008

Abbiamo deciso di scrivere una lettera ai candidati alle elezioni regionali in modo da capire il loro orientamento sul tema del software libero. I risultati, speriamo cospicui, verranno pubblicati qui. Ecco il testo…. and stay tuned!

(more…)

Art.1 Finalità

Monday 25 September 2006

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo della Società dell’Informazione al fine di sviluppare servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili. Favorisce altresì la diffusione dei saperi e della conoscenza come fattore determinate per abbattere le barriere digitali e la realizzazione personale e professionale nonché le forme di cittadinanza attiva.

Sono sostenute la diffusione e l’uso di standard e formati aperti secondo la definizione dell’art. 2 come principio di garanzia per il pluralismo informatico e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, garantendo altresì la competitività e la trasparenza del mercato.

Sono inoltre incoraggiate  la diffusione e lo sviluppo di Software Libero ed Open Source quali programmi per elaboratore, secondo le definizioni dell’art. 2, in considerazione delle sue ricadute sull’economia pubblica, sull’economie sull’alfabetizzazione informatica, sulla diffusione dei saperi provenienti dallo sviluppo della ricerca scientifica innovazione ed una ricaduta in innovazione tecnologica sul territorio.

Art.2 Definizioni

Monday 25 September 2006

1) Per Free Software, detto anche Software Libero, si intende quella categoria di programmi per elaboratori che vengono distribuiti con una licenza d’uso che concede all’utilizzatore le seguenti quattro libertà:a) La libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo.b) La libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle proprie esigenze. L’accesso al codice sorgente è un prerequisito

c) La libertà di ridistribuire copie del programma.

d) La libertà di migliorare il programma, e di distribuirne i miglioramenti.

Queste libertà sono irrevocabili.

2) Per software Open Source detto anche Software a Sorgente Aperto si intende :

a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per ta1e rivendita;

b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata, di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l’output di un preprocessore non sono ammesse;

c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

d) integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza stessa consente la distribuzione di file patch insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;

e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;

f) nessuna discriminazione verso campi d’applicazione:la licenza non deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo di applicazione;

g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software.

i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.

3) Per FLOSS (Free Libre Open Source Software), si intende tutta la categoria del software appartenente al Software Libero o al Software Open Source.

4) Sono standard aperti gli standard che ricadono sotto la definizione dall’EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment
Services to Public Administrations, Businesses and Citizens):

a) Uno Standard adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza. b) Uno Standard pubblico il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo. c) Eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free. d) Non deve essere presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard

5) Per protocollo aperto si intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto

6) Per formato aperto si intende un formato di dati che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto.

7) Per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente.

Art.3 Archivi elettronici

Monday 25 September 2006

Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della pubblica amministrazione devono permettere l’accesso ai dati mediante protocolli aperti da parte della competente amministrazione. Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento su altro archivio.

Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi di cui si abbia a disposizione il codice sorgente.

Art.4 Documenti

Monday 25 September 2006

La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare almeno un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione.

La pubblica amministrazione, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le PA stesse, si fa carico di mettere a disposizione gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’art.5, e saranno resi disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.

Chiunque faccia uso di programmi di firma digitale per sottoscrivere documenti è tenuto ad avere a disposizione il codice sorgente di tali programmi.

Art.5 Accessibilità

Monday 25 September 2006

Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla pubblica amministrazione devono rispettare i crismi di accessibilità sia per i diversamente-abili sia in termini di neutralità tecnologica.

La pubblica amministrazione si impegna ad utilizzare protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio d’informazioni fra PA, cittadini e aziende.

La pubblica amministrazione regionale si impegna affinché tutti i servizi messi a disposizione a PA, cittadini ed imprese siano interoperabili, facciano uso di protocolli e formati aperti, e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative, l’interazione e l’integrazione fra di loro.

Art.6 Obblighi per la PA

Monday 25 September 2006

La pubblica amministrazione favorisce l’utilizzo, nella propria attività, di programmi per elaboratore elettronico rilasciati con licenza FLOSS.

L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, ha l’obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti. Inoltre tali prodotti devono garantire l’interoperabilità e cioè, per comunicare con altre applicazioni, facciano uso di protocolli, formati e standard aperti.


L’amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del FLOSS.


Nell’acquisizione di prodotti informatici a mezzo gara d’appalto, le PA dovranno redigere capitolati in grado di garantire a tutti la partecipazione e non potranno essere esclusi prodotti a priori. Dovranno essere garantiti meccanismi di comparazione oggettivi ed in grado di valutare il costo totale di possesso, il costo di uscita, la valorizzazione delle competenze tecniche possedute dall’amministrazione, l’interoperabilità intesa per la PA nel suo complesso (dunque uso di formati dei dati e interfacce aperte e standard), l’ interesse di altre amministrazioni al riuso dell’applicazione da realizzare e/o acquistare. Per fare questo la PA dovrà provvedere, nelle gare d’appalto, ad assegnare appositi punteggi che valorizzino i benefici apportati dall’uso di tecnologie FLOSS e di formati e protocolli aperti.

Art.7 Sostegno all’informatizzazione

Monday 25 September 2006

La regione favorisce l’adozione delle tecnologie informatiche nelle imprese e nella PA predisponendo degli appositi programmi di sostegno per l’adozione di software FLOSS da parte delle aziende e delle PA.

La regione stimola l’integrazione dei servizi fra pubbliche amministrazioni ed imprese predisponendo le opportune piattaforme tecnologiche regionali che dovranno essere basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti

Art.8 Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

Monday 25 September 2006

La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul FLOSS, per progetti di ricerca, da parte di Università, Centri di Ricerca, enti pubblici o privati, orientato allo sviluppo di tecnologie informatiche per PMI e PA.

I risultati dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati con fondi regionali devono essere rilasciati con licenze appartenenti alla categoria del Software Libero e ne deve essere favorita la disseminazione.

Art.9 Istruzione scolastica

Monday 25 September 2006

La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica.

La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS, ne favorisce la diffusione e l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria, e nel contempo favorisce interventi intensivi rivolti alla popolazione adulta nei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta del MPI.

Art.10 Cittadinanza attiva

Monday 25 September 2006

La regione riconosce un particolare valore al software FLOSS come mezzo per diffondere cultura informatica ed abbattere le barriere digitali permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.

La regione istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolto a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.

La regione altresì favorisce l’informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS ed a programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di HW da essere utilizzato presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di privati cittadini con particolari requisiti.

Art.11 Regolamenti attuativi

Monday 25 September 2006

La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R., sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del FLOSS nella P.A., i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni con il FLOSS.

Art.12 Norma transitoria

Monday 25 September 2006

Entro tre anni dall’approvazione della presente legge gli Enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dagli art.3, art.4, art. 5 e art.6.

Art.13 Norma finanziaria

Monday 25 September 2006

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nella spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell’unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.