Art.12 Norma transitoria

25 September 2006

Entro tre anni dall’approvazione della presente legge gli Enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dagli art.3, art.4, art. 5 e art.6.

Art.13 Norma finanziaria

25 September 2006

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nella spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell’unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.